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adozione 1 (s.f.) Istituto giuridico antichissimo che consente a chi non ha discendenti legittimi di crearsi una filiazione fondata su un vincolo legale che ha per presupposto l'affetto anziché il sangue. Chi intende adottare deve aver compiuto i 50 anni e, comunque, aver superato di 18 anni l'età dell'adottato; non deve avere discendenti legittimi ne' altri figli adottati e deve godere di buona fama. Con speciale autorizzazione, in casi particolari, può adottare anche chi ha meno di 50 anni. Se l'adottato non ha compiuto i 18 anni, il consenso alla Adozione deve essere dato dal suo legale rappresentante. E' necessario l'assenso dei genitori e quello del coniuge, ove esistano, tanto dell'adottante che dell'adottato. Non si possono adottare dai propri genitori i figli naturali. L'Adozione è pronunciata dalla Corte di Appello. L'adottato assume il nome dell'adottante aggiungendolo al suo, à cquista la condizione di figlio legittimo, il diritto alla successione legittima dell'adottante, è soggetto alla patria potestà del genitore adottivo il quale ha l'obbligo di mantenerlo ed educarlo. L'Adozione non fa sorgere alcun rapporto civile fra l'adottato e la famiglia dell'adottante nè fa sorgere in questi alcun diritto alla successione dell'adottato ed all'usufrutto sui suoi beni. L'Adozione può essere revocata per indegnità dell'adottato o dell'adottante o per ragioni di moralità . Il matrimonio tra persone legate da vincoli di Adozione ne fa cessare gli effetti.
Sinonimi: impiego, scelta
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