g
bonorium cessio 1 (loc. sost. f. invar.)
Nel diritto romano, rimedio con il quale un debitore insolvente poteva evitare l'esecuzione personale e l'accusa di infamia e non poteva più essere citato in giudizio per i debiti precedenti la cessio, abbandonando i suoi beni ai creditori.
 | 126 |
|  | |
g